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LE SERRE CON FUNZIONE BIOCLIMATICA NON COMPUTABILI AI FINI URBANISTICI

LE SERRE CON FUNZIONE BIOCLIMATICA NON COMPUTABILI AI FINI URBANISTICI

SERRE

La Deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha aggiornato la propria disciplina in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici, al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 e con la Legge 90/2013, di conversione del decreto legge n. 63/2013 introduce i criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

L’Allegato alla Delibera dispone che le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, sono equiparate a “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono rispettati i seguenti criteri:

  • La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
  • La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata;
  • La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
  • La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
  • La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.

Ma attenzione : Una serra realizzata dai proprietari sul loro terrazzo deve essere rimossa, pur essendo autorizzata dall’amministrazione comunale, se altera la facciata dell’edificio e quindi è vietata dal regolamento condominiale. Questa la decisione assunta dalla Corte di cassazione, Sez. Civile VI, con l’ordinanza n. 12917 del 22 giugno 2016.

Il caso riguarda il ricorso da parte dei condomini per ottenere la rimozione di una serra costruita – con il permesso di costruire del Comune e nel rispetto delle norme urbanistiche – sul terrazzo di un appartamento, in quanto lesiva del decoro architettonico e del regolamento condominiale.

Il decoro architettonico dell’edificio è definito come “l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia” (Cass. n. 27224/2013).

Per tutelare il decoro architettonico, l’assemblea dei condomini può introdurre regole che possono anche limitare il diritto di proprietà esclusiva del singolo condomino, se approvate all’unanimità o accettate da tutti i condomini (art. 1138 Cc).